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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche
dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da
destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997,
n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento
giudiziario, nonche' disciplina transitoria della legge 3 agosto
1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del
decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto