Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 405 del 23/11/1998 G.U. n. 276 del 25 Novembre 1998
Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione
Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
" 1. La richiesta di revisione e' proposta personalmente o per
mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione
specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve
essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella
cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di
cui all'articolo 11".
2. Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di accoglimento
del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione
ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui
all'articolo 11".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 633 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 633 (Forma della richiesta). - 1. La richiesta di
revisione e' proposta personalmente o per mezzo di un
procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione
specifica delle ragioni e delle prove che la
giustificano e deve essere presentata, unitamente a
eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte
di appello individuata secondo i criteri di cui all'art.
11.
2. Nei casi previsti dall'art. 630, comma 1, lettere a)
e b), alla richiesta devono essere unite le copie
autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna
ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall'art. 60, comma 1, lettera
d), alla richiesta deve essere unita copia
autentica, della sentenza irrevocabile di condanna per
il reato ivi indicato".
- Il testo dell'art. 634 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 634 (Declaratoria d'inammissibilita'). - 1.
Quando la richiesta e' proposta fuori delle ipotesi
previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633 e 641
ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di
appello anche di ufficio dichiara con ordinanza
l'inammissibilita' e puo' condannare il privato che ha
proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa
delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni.
2. L'ordinanza e' notificata al condannato e a
colui che ha proposto la richiesta, i quali possono
ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del
ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di
revisione ad altra corte di appello individuata secondo i
criteri di cui all'articolo 11".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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