Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 419 del 30/11/1998 G.U. n. 286 del 7 Dicembre 1998
Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l' adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l' adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi
previsti dall'articolo 2.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel
rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno
dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in esso contenute, il Governo
acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonche' della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro
quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Il parere della Conferenza unificata e' immediatamente
trasmesso alle Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di
decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego nonche'
sull'eta' pensionabile, sono sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta
complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli
enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 e' stato in
parte modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, recante riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1,
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del
15 dicembre 1993. Il testo del citato decreto
legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto
legislativo n. 517/1993, e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7
gennaio 1994.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la conferenza Statocitta' ed
autonomie locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e
conferenza unificata). - 1. La conferenza Statocitta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
conferenza Statoregioni.
2. La conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita'
ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- L'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio, nel testo modificato dall'art. 21
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per
vari settori della pubblica amministrazione e proroga di
taluni termini), convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e' il seguente:
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti
pubblici). - Ai comuni, alle province e relative
aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici
compresi nella tabella A allegata alla presente legge,
a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del
presente articolo, gli enti ospedalieri, sino
all'attuazione delle apposite norme contenute nella
legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello
Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo,
entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i
relativi bilanci a quello annuale di competenza e di
cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della
spesa sulla base della classificazione economica e
funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli
introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al
fine di consentire il consolidamento delle operazioni
interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra' essere modificata con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio
e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono
dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma
si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di
cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che
regolano la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro
bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che
da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal
Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali
della finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui
al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro
informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle
spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale,
ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali
prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua
gli organismi e gli enti anche di natura economica che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente
interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli
enti di gestione delle partecipazioni statali e
degli enti autonomi fieristici, ai quali si
applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli
enti economici l'obbligo di cui al primo comma si
riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini
di cassa".
- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge
5 agosto 1978, n. 468:
"Art. 27 (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli
enti del settore pubblico allargato). - Le leggi che
comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a
carico dei bilanci degli enti di cui al precedente art.
25 devono contenere la previsione dell'onere stesso
nonche' l'indicazione della copertura finanziaria riferita
ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
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