Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 434 del 02/12/1998 G.U. n. 294 del 17 Dicembre 1998
Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  2.600  milioni  annue  a  decorrere
dall'anno 1999.
  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 2.600 milioni  annue a decorrere dal 1999,  si provvede mediante
utilizzo delle  proiezioni dello  stanziamento iscritto, ai  fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per  l'anno finanziario  1998,  allo  scopo parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 2 dicembre 1998
                              SCALFARO
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Nota all'art. 1:
            - La legge  14 agosto 1991, n. 281, reca:  "Legge  quadro
          in  materia  di  animali  di  affezione  e  prevenzione del
          randagismo".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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