Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 71 del 31/03/1998 G.U. n. 80 del 6 Aprile 1998
Concessione di un contributo all' Accademia di diritto internazionale de L' Aja
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E' autorizzata la concessione di un contributo all'Accademia di
diritto  internazionale  de  L'Aja,  nella  misura di lire 50 milioni
annue a decorrere dal 1997.
  2.  A  decorrere dall'esercizio finanziario 1999, la determinazione
degli   importi   da  iscrivere  in  bilancio  per  l'erogazione  dei
contributi  all'Accademia  di  diritto  internazionale  de  l'Aja  e'
effettuata  ai  sensi  dell'articolo  1, commi 40, 41, 42 e 43, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
 
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          della disposizione di legge  alla  quale  e'  operato    il
          rinvio    e  della   quale restano   invariati il  valore e
          l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
            - Il  testo dell'art.  1, commi  40, 41,  42 e  43, della
          legge  28  dicembre     1995,  n.     549      (Misure   di
          razionalizzazione della  finanza pubblica), e' il seguente:
            "40.  Gli importi  dei contributi  dello Stato  in favore
          di  enti,  istituti,  associazioni,   fondazioni ed   altri
          organismi, di  cui alla tabella A  allegata alla   presente
          legge,  sono  iscritti in  un unico capitolo nello stato di
          previsione di ciascun Ministero interessato.   Il  relativo
          riparto  e'    annualmente effettuato da  ciascun Ministro,
          con proprio decreto,   di concerto con  il  Ministro    del
          tesoro,   previo   parere  delle  commissioni  parlamentari
          competenti,  alle  quali  vengono  altresi'    inviati    i
          rendiconti  annuali   dell'attivita'   svolta  dai suddetti
          enti,   entro trenta giorni   dalla data  di  entrata    in
          vigore  della    legge     di    bilancio,     intendendosi
          corrispondentemente     rideterminate      le      relative
          autorizzazioni di spesa.
            41.  I   Ministri effettuano  il riparto  secondo criteri
          diretti   ad   assicurare   prioritariamente      il   buon
          funzionamento    delle istituzioni culturali    e   sociali
          di   particolare   rilievo   nazionale   ed  internazionale
          nonche'    degli enti   nazionali   per   la gestione   dei
          parchi.
            42.  Gli  enti,    cui  lo  Stato  contribuisce  in   via
          ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15
          luglio   di   ogni   anno  il  conto  consuntivo  dell'anno
          precedente da    allegare  allo  stato  di  previsione  dei
          singoli    Ministeri    interessati,   sono   esclusi   dal
          finanziamento  per  l'anno  cui  si  riferisce  lo stato di
          previsione stesso.
            43. La  dotazione dei capitoli di  cui al comma  40    e'
          quantificata  annualmente  ai  sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera d), della legge  5  agosto  1978,  n.    468,  come
          modificata dalla legge 23  agosto 1988, n.  362".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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