Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 71 del 31/03/1998 G.U. n. 80 del 6 Aprile 1998
Concessione di un contributo all' Accademia di diritto internazionale de L' Aja
Concessione di un contributo all' Accademia di diritto internazionale de L' Aja
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la concessione di un contributo all'Accademia di
diritto internazionale de L'Aja, nella misura di lire 50 milioni
annue a decorrere dal 1997.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, la determinazione
degli importi da iscrivere in bilancio per l'erogazione dei
contributi all'Accademia di diritto internazionale de l'Aja e'
effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
della disposizione di legge alla quale e' operato il
rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, commi 40, 41, 42 e 43, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
"40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore
di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo
riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari
competenti, alle quali vengono altresi' inviati i
rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti
enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative
autorizzazioni di spesa.
41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri
diretti ad assicurare prioritariamente il buon
funzionamento delle istituzioni culturali e sociali
di particolare rilievo nazionale ed internazionale
nonche' degli enti nazionali per la gestione dei
parchi.
42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15
luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno
precedente da allegare allo stato di previsione dei
singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal
finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di
previsione stesso.
43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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