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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' au torizzato a ratificare la
convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera
sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei
rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi
naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio
1995.