Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 88 del 30/03/1998 G.U. n. 84 del 10 Aprile 1998
Norme sulla circolazione dei beni culturali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            Denominazioni
  1. Nella presente legge si intendono:
  a)  per  "regolamento  CEE"  e  "direttiva CEE", rispettivamente il
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come
modificato  dal  regolamento  (CE)  n.  2469/96 del Consiglio, del 16
dicembre  1996  e  la  direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993,  come  modificata  dalla  direttiva  96/100/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;
  b)  per  "Ministro" e "Ministero", rispettivamente il Ministro e il
Ministero per i beni culturali e ambientali;
  c)  per  "legge  n.  1089",  la  legge  1  giugno  1939, n. 1089, e
successive modificazioni;
  d) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che
promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il   regolamento (CEE) n. 3911  /92 del Consiglio, del
          9  dicembre  1992,  relativo   all'esportazione   di   beni
          culturali  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Repubblica italiana  - 2 serie speciale - n.   17  del    1
          marzo 1993. Lo  stesso e' stato modificato  dal regolamento
          (CE)  n.  2469/96  del  Consiglio,  del  16  dicembre 1996,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle     Comunita'
          europee n. L 335  del 24 dicembre 1996.
            -  La  direttiva  93/7  CEE del   Consiglio, del 15 marzo
          1993, relativa alla  restituzione  dei   beni     culturali
          usciti   illecitamente   dal territorio di uno stato membro
          e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  delle    Comunita'
          europee    n.  L   74   del 27   marzo 1993,   ed e'  stata
          modificata   dalla direttiva   96/100/CE  del    Parlamento
          europeo  e del Consiglio, del 17 febbraio  1997, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 60 il
          1 marzo 1997.
            -  La    legge 1 giugno   1939, n.   1089, concernente la
          "Tutela delle cose d'interesse   artistico e  storico",  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
          1939.
            -  L'art. 36  del trattato  che istituisce  la  Comunita'
          economica  europea, ratificato  con legge 14  ottobre 1957,
          n.  1203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  dicembre
          1957, n. 317 dispone:
            "Art.    36. -  Le disposizioni  degli articoli  da 30  a
          34   inclusi  lasciano    impregiudicati  i    divieti    o
          restrizioni    all'importazione,  all'esportazione  e    al
          transito  giustificati da motivi  di moralita' pubblica, di
          ordine pubblico, di   pubblica sicurezza, di  tutela  della
          salute  e  della  vita delle persone   e degli animali o di
          preservazione  dei    vegetali,     di  protezione      del
          patrimonio    artistico, storico  o archeologico nazionale,
          o di  tutela della proprieta'   industriale e  commerciale.
          Tuttavia,     tali   divieti  o  restrizioni    non  devono
          costituire   un  mezzo   di  discriminazione    arbitraria,
          ne'      una  restrizione  dissimulata al commercio tra gli
          Stati membri".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022