Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 172 del 09/06/1999 G.U. n. 139 del 16 Giugno 1999
Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali
Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Riapertura del termine di cui all'articolo 5
della legge 15 febbraio 1974, n. 36
1. Il termine per la presentazione della domanda per la
ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5
della legge 15 febbraio 1974, n. 36, gia' prorogato con la legge 19
dicembre 1979, n. 648, e' differito fino al centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 della legge 15 febbraio 1974, n.
36 (Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui
rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e
sindacali), e' il seguente:
"Art. 5. - Per essere ammessi ai benefici di cui ai
precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro
superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge all'Istituto, cassa o fondo di previdenza presso il
quale ai sensi dell'articolo 1 deve aver luogo la
ricostruzione del loro rapporto assicurativo.
La decisione sulle domande che comportano
l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo
e' demandata ad un comitato con sede presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, composto dai
seguenti membri:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, avente qualifica dirigenziale, con
funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con
qualifica dirigenziale;
c) un rappresentante dell'Istituto, cassa o fondo di
previdenza presso il quale, ai sensi dell'art. 1,
deve aver luogo la ricostruzione del rapporto
assicurativo;
d) un rappresentante dei lavoratori dipendenti, scelto
dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
tra i designati dalle confederazioni sindacali a
carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
Tale comitato e' nominato con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale di concerto col
Ministro per il tesoro. Il comitato delibera sulla
domanda proposta entro 270 giorni dalla sua presentazione
e la decisione assunta e' notificata al richiedente.
Il richiedente, entro trenta giorni dalla notifica della
decisione del comitato, puo' proporre ricorso al Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale. Decorso il termine
di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso
senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il
ricorso si intende respinto, salva la possibilita' di
adire l'autorita' giudiziaria ai sensi e per gli
effetti dell'articolo n. 443 del codice di procedura
civile".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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