Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 172 del 09/06/1999 G.U. n. 139 del 16 Giugno 1999
Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Riapertura del termine di cui all'articolo 5
                 della legge 15 febbraio 1974, n. 36
  1.  Il   termine  per  la   presentazione  della  domanda   per  la
ricostruzione  assicurativa, di  cui al  primo comma  dell'articolo 5
della legge 15  febbraio 1974, n. 36, gia' prorogato  con la legge 19
dicembre 1979,  n. 648, e'  differito fino al  centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Nota all'art. 1:
            - Il testo  dell'art. 5 della legge 15 febbraio  1974, n.
          36 (Norme in favore   dei lavoratori    dipendenti  il  cui
          rapporto di  lavoro sia stato risolto per motivi politici e
          sindacali), e' il seguente:
            "Art.  5.  - Per  essere ammessi  ai benefici  di cui  ai
          precedenti articoli i lavoratori  interessati  o    i  loro
          superstiti aventi diritto dovranno inoltrare  domanda entro
          due    anni dalla data di  entrata in vigore della presente
          legge all'Istituto, cassa o fondo di previdenza presso   il
          quale   ai   sensi  dell'articolo  1  deve  aver  luogo  la
          ricostruzione del loro rapporto assicurativo.
            La   decisione    sulle    domande      che    comportano
          l'ammissione  alla ricostruzione del  rapporto assicurativo
          e'  demandata  ad un comitato con sede presso  il Ministero
          del lavoro  e    della  previdenza  sociale,  composto  dai
          seguenti membri:
            a)  un  rappresentante del Ministero  del lavoro e  della
          previdenza  sociale,  avente  qualifica  dirigenziale,  con
          funzioni di presidente;
            b)   due  rappresentanti del  Ministero  del  tesoro, con
          qualifica dirigenziale;
            c)  un rappresentante  dell'Istituto, cassa  o fondo   di
          previdenza  presso   il  quale,    ai  sensi  dell'art.  1,
          deve      aver    luogo    la  ricostruzione  del  rapporto
          assicurativo;
            d)  un  rappresentante  dei lavoratori dipendenti, scelto
          dal Ministro per  il  lavoro  e   la   previdenza   sociale
          tra    i   designati   dalle confederazioni   sindacali   a
          carattere nazionale  rappresentate  nel Consiglio nazionale
          dell'economia e del lavoro.
            Tale  comitato  e' nominato con decreto  del Ministro per
          il lavoro e la   previdenza  sociale    di  concerto    col
          Ministro    per  il    tesoro.  Il  comitato delibera sulla
          domanda proposta entro 270  giorni dalla sua  presentazione
          e la decisione assunta e' notificata al richiedente.
            Il richiedente, entro trenta  giorni dalla notifica della
          decisione del comitato,  puo' proporre ricorso al  Ministro
          per il lavoro  e la previdenza sociale. Decorso  il termine
          di novanta  giorni dalla data di presentazione del  ricorso
          senza  che  il   Ministro abbia comunicato la decisione, il
          ricorso si intende respinto,    salva  la  possibilita'  di
          adire   l'autorita'   giudiziaria  ai    sensi  e  per  gli
          effetti  dell'articolo  n.  443  del  codice  di  procedura
          civile".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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