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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 275 del codice
di procedura penale).
1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sono soppresse le parole da "o che si trovi in
condizioni di salute" fino alla fine del comma;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare
in carcere quando l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o
da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo
286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per
effetto della quale le sue condizioni di salute risultano
incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non
consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso
idonee strutture sanitarie penitenziarie non e' possibile senza
pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri
detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari
presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se
l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere
disposti presso le unita' operative di malattie infettive ospedaliere
ed universitarie o altre unita' operative prevalentemente impegnate
secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero
presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia cautelare in
carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto
ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo
380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure
disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice
dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di
reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non puo' comunque
essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase
cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del
servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti
disponibili e alle terapie curative".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 275 del codice di procedura
penale, come modificato, da ultimo, dall'art. 4 della
legge 8 agosto 1995, n. 332, ed ulteriormente modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 275 (Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel
disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica
idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al
grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
concreto.
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita'
del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere
irrogata.
2-bis. Non puo' essere disposta la misura della custodia
cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa
essere concessa la sospensione condizionale della pena.
3. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai delitti di cui all'art. 416-bis del codice
penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo e' applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta
o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei
convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla
prole, ovvero persona che ha superato l'eta' di settanta
anni.
4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia
cautelare in carcere quando l'imputato e' persona affetta
da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
accertate ai sensi dell'art. 286-bis, comma 2, ovvero da
altra malattia particolarmente grave, per effetto della
quale le sue condizioni di salute rsultano incompatibili
con lo stato di detenzione e comunque tali da non
consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se
sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e
la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie
penitenziarie non e' possibile senza pregiudizio per la
salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti,
il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari
presso un luogo di cura o di assistenza o di
accoglienza. Se l'imputato e' persona affetta da
AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria,
gli arresti domiciliari possono essere disposti presso
le unita' operative di malattie infettive ospedaliere ed
universitarie o altre unita' operative prevalentemente
impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai
casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o
casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5
giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia
cautelare in carcere qualora il soggetto risulti
imputato o sia stato sottoposto ad altra misura
cautelare per uno dei delitti previsti dall'art. 380,
relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle
misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal
caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto
in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e
l'assistenza necessarie.
4- quinquies. La custodia cautelare in carcere non
puo' comunque essere disposta o mantenuta quando la
malattia si trova in una fase cosi' avanzata da non
rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio
sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti
disponibili e alle terapie curative".