Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 280 del 03/08/1999 G.U. n. 189 del 13 Agosto 1999
Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e'
sostituito dal seguente:
"2. I controlli delle attitudini produttive  sono  svolti,  per  ogni
specie,  razza  o  altro  tipo  genetico,  dall'Associazione italiana
allevatori (AIA) in conformita'  ad  appositi  disciplinari  mediante
l'Ufficio  centrale  dei  controlli  ed  i propri uffici provinciali.
Tale Associazione tiene anche i  registri  anagrafici  relativi  alle
razze  delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed  i  libri
genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione
nazionale  in  possesso  dei  requisiti di cui al comma 1. I registri
anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina  e  suina,
di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle
stesse associazioni  nazionali  allevatori  che  gestiscono  i  libri
genealogici   delle  specie  medesime.  I  disciplinari,  i  registri
anagrafici ed i libri genealogici  sono  sottoposti  alla  preventiva
approvazione del Ministro per le politiche agricole".
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note al titolo:
            -    La    legge    15   gennaio   1991, n.   30,   reca:
          "Disciplina  della riproduzione animale".
            - La direttiva  94/28/CE del Consiglio, del  23    giugno
          1994,  fissa:    "Principi   relativi     alle   condizioni
          zootecniche   e  genealogiche applicabili  all'importazione
          di  animali,    sperma,  ovuli   ed embrioni provenienti da
          Paesi terzi e   che modifica  la  direttiva    77/  504/CEE
          relativa  agli  animali della  specie  bovina  riproduttori
          di  razza pura".
           Nota all'art. 1:
            -  Si    trascrive il   testo del  comma 2,  dell'art. 3,
          della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:
            "2.  I  controlli    delle  attitudini  produttive   sono
          svolti,  per  ogni specie,  razza  o  altro tipo  genetico,
          dall'Associazione    italiana  allevatori     (AIA)      in
          conformita'  ad  appositi  disciplinari.  Tale associazione
          tiene    anche i   registri anagrafici relativi  alle razze
          appartenenti   alle   specie   di   cui   alla  lettera  b)
          dell'art.  2, svolgendo le  relative valutazioni genetiche,
          ed  i libri genealogici di specie e  razze per le quali non
          esiste  un'associazione  nazionale  in     possesso     dei
          requisiti    di     cui   al   comma   1.   Gli   anzidetti
          disciplinari,   i   registri    anagrafici    e  i    libri
          genealogici    sono sottoposti alla preventiva approvazione
          del Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022