Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 280 del 03/08/1999 G.U. n. 189 del 13 Agosto 1999
Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994
Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e'
sostituito dal seguente:
"2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni
specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana
allevatori (AIA) in conformita' ad appositi disciplinari mediante
l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali.
Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle
razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri
genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione
nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri
anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle
stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri
genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri
anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva
approvazione del Ministro per le politiche agricole".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30, reca:
"Disciplina della riproduzione animale".
- La direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno
1994, fissa: "Principi relativi alle condizioni
zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione
di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da
Paesi terzi e che modifica la direttiva 77/ 504/CEE
relativa agli animali della specie bovina riproduttori
di razza pura".
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 3,
della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:
"2. I controlli delle attitudini produttive sono
svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico,
dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in
conformita' ad appositi disciplinari. Tale associazione
tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze
appartenenti alle specie di cui alla lettera b)
dell'art. 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche,
ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non
esiste un'associazione nazionale in possesso dei
requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti
disciplinari, i registri anagrafici e i libri
genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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