Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 289 del 17/08/1999 G.U. n. 195 del 20 Agosto 1999
Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale italiano ( CONI )
Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale italiano ( CONI )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1999 e' attribuito al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) un contributo fino ad un massimo di lire 120 miliardi
per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione alle
Olimpiadi del 2000 e di lire 5 miliardi da destinare a programmi
relativi allo sport sociale.
2. Fino alla concorrenza di lire 125 miliardi sono sospese per il
1999 le destinazioni di spesa previste dall'articolo 16, comma 2,
lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede
attingendo alle entrate derivanti da nuovi giochi e scommesse
istituiti in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13
maggio 1999, n. 133.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicata e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
L'art. 16, commi 1 e 2, della legge 13 maggio
1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale",
cosi' dispone:
"Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di
nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa,
relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei
cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei
soggetti cui e' affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i
quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture
e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro
attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche'
ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e
scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di
gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi
dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi
pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di
ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo
reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, destina annualmente i prelievi
di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e
spese:
a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura
non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalita' sociali o culturali di interesse generale
per tutta o parte della quota residua".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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