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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 292 del 17/08/1999 G.U. n. 196 del 21 Agosto 1999
Valorizzazione della funzione del personale della scuola
Valorizzazione della funzione del personale della scuola
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nel quadro degli interventi volti a valorizzare la funzione e
l'impegno professionale del personale della scuola per la piena
attuazione dell'autonomia scolastica, nonche' all'individuazione ai
sensi dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
di nuove funzioni e figure professionali del personale docente, e'
autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900
miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
all'incremento di quelle per il trattamento economico accessorio, con
le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva.
3. Le disponibilita' eventualmente non utilizzate nell'anno di
riferimento sono utilizzate nell'esercizio successivo.
4. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 800
miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e 1000
miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 21, comma 16, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 21. - 16. Nel rispetto del principio della
liberta' di insegnamento e in connessione con
l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicita' della
funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica
dirigenziale contestualmente all'acquisto della
personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e
le specificita' della qualifica dirigenziale sono
individuati con decreto legislativo integrativo delle
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali scolastici, di autonomi
compiti di direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla
lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come
ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianita' di servizio,
in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione".
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