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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 32 del 15/02/1999 G.U. n. 44 del 23 Febbraio 1999
Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i
compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre
1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, e' elevato di lire 120 miliardi a decorrere
dall'anno 1999.
2. La misura dei compensi, differenziata secondo quanto previsto
dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, della citata legge
n. 425 del 1997, e nel limite di spesa complessiva rideterminato ai
sensi del comma 1, e' stabilita in sede di contrattazione collettiva
del comparto del personale della scuola.
3. Nel limite di spesa complessiva come rideterminato dal comma 1
e' altresi' attribuito un compenso per i componenti dei consigli di
classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 425 del 1997. La
quotaparte da riservare al predetto compenso e la relativa misura
sono stabilite nella stessa contrattazione collettiva di comparto.
4. Fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto
del personale della scuola alla determinazione della misura dei
compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con decreto del Ministro
della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge 10
dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore), e' il seguente:
"5. La partecipazione dei presidenti e dei
commissari e' compensata, nella misura stabilita con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato
d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di
spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e'
innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono
onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro
emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e
sono differenziati in relazione alla funzione di
presidente o di commissario e in relazione ai tempi di
percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a
quella d'esame. I casi e le modalita' di sostituzione dei
commissari e dei presidenti sono specificamente
individuati".
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 della citata legge n.
425/1997, e' il seguente:
"3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7,
l'ammissione dei candidati esterni che non siano in
possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al
superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la
loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi
dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva.
Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche
in caso di mancato superamento dell'esame di Stato,
vale come idoneita' all'ultima classe. L'esame preliminare
e' sostenuto davanti al consiglio della classe
dell'istituto statale collegata alla commissione alla
quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e'
ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo
di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto".
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