Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 365 del 14/10/1999 G.U. n. 249 del 22 Ottobre 1999
Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n.
204, e' sostituito dal seguente:
  "Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale
possono  essere  concesse  ai congiunti su richiesta ed a spese degli
interessati".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 14 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
                                  Avvertenza:
            Il   testo   della   nota   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione competente   per materia,  ai
          sensi    dell'art  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura della
          disposizione  di  legge    modificata e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    4 della legge 9
          gennaio 1951, n.  204  (Onoranze  ai  caduti  in   guerra),
          pubblicata   nella   Gazzetta Ufficiale del  7 aprile 1951,
          n. 80, come modificato  dalla presente legge:
            "Art. 4. - Alle sistemazioni di cui  alle lettere a), b),
          c), ed e) dell'art. 2 e di cui alla lettera b) dell'art.  3
          si  fara' luogo se ed in quanto i congiunti non vi  abbiano
          provveduto, o non vi provvedano coi    sussidi    che    il
          Commissario generale  potra'  mettere  a  loro disposizione
          di concerto con Ministro del tesoro.
            Le   salme   definitivamente   sistemate     a  cura  del
          Commissario generale possono essere  concesse ai  congiunti
          su richiesta ed a  spese degli interessati.
            La  sistemazione   nei territori  esteri delle  salme dei
          militari e civili italiani  sara' di massima affidata   dal
          Commissario   generale,   tramite     le     rappresentanze
          diplomatiche o  consolari  italiane,   ad organizzazioni  o
          persone esistenti in detti territori.
            Solo   eccezionalmente potranno  essere inviate  missioni
          all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero  del
          tesoro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022