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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in
via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni, ove ne abbiano avuta attribuita la
gestione nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo
1990, n. 48, hanno diritto a conseguire per una sola volta la
titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in vigore
della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del
concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
2. Per i farmacisti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano superato il limite di eta' di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, o che
risultino gestori provvisori anteriormente all'entrata in vigore
della legge 16 marzo 1990, n. 48, si prescinde dall'aver ottenuto la
gestione della farmacia nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della
legge 16 marzo 1990, n. 48.
3. E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito
la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni dall'entrata
in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma
dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonche' il
farmacista che abbia gia' ottenuto, da meno di dieci anni, altri
benefici o sanatorie.
4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di
decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai
commi 1, 2, 3 e 4 e' effettuato entro un mese dalla presentazione
delle domande.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie". Si
riporta il testo dell'art. 129:
"Art. 129. - In caso di sospensione o di interruzione di
un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e
dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento
all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i
provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.
Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il
curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113,
lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato
autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio
medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di
un sostituto, che ha la responsabilita' del servizio, e'
soggetta all'approvazione del prefetto.
I provvedimenti del prefetto sono definitivi".
- La legge 16 marzo 1990, n. 48, reca: "Norma transitoria
in materia di gestione delle farmacie
urbane". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:
"Art. 1.
(Omissis).
2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie
di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere
attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo
concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova
istituzione, secondo l'ordine della graduatoria".
- La legge 8 novembre 1991, n. 362, reca: "Norme di
riordino del settore farmaceutico". Si riporta il testo
dell'art. 4, comma 2:
"Art. 4 (Procedure concorsuali).
(Omissis).
2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini
di uno Stato membro della Comunita' economica europea
maggiori di eta', in possesso dei diritti civili e politici
e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non
abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande".
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 16
marzo 1990, n. 48, si veda in nota all'art. 1.
- La legge 2 aprile 1968, n. 475, reca: "Norme
concernenti il servizio farmaceutico". Si riporta il
testo dell'art. 12, quarto comma:
"Art. 12.
(Omissis).
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai
sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non
puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se
non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del
trasferimento".