Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 410 del 28/10/1999 G.U. n. 265 dell'11 Novembre 1999
Nuovo ordinamento dei consorzi agrari
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
              Natura giuridica ed abrogazione di norme 
 
  1. I consorzi agrari sono societa'  cooperative  a  responsabilita'
limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e  seguenti  del  codice
civile,  nonche'  dalle  leggi  speciali  in  materia   di   societa'
cooperative e dalle disposizioni della presente legge. 
  2. E' abrogato il decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  1235,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
            - Si trascrive il testo dell'art. 2514 del codice civile:
          "Art.  2514   (Societa'   cooperative   a   responsabilita'
          limitata). - Nelle societa' cooperative  a  responsabilita'
          limitata per le obbligazioni sociali risponde  la  societa'
          con il suo patrimonio. Le quote di  partecipazione  possono
          essere rappresentate da  azioni.  L'atto  costitutivo  puo'
          stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa
          o di  fallimento  della  societa'  ciascun  socio  risponda
          sussidiariamente e  solidalmente  per  una  somma  multipla
          della propria quota a norma dell'art. 2541". 
            - Il decreto legislativo del  7  maggio  1948,  n.  1235,
          reca: "Ordinamento dei Consorzi agrari e della  Federazione
          italiana dei consorzi agrari". 
            - La legge 17 aprile 1956, n.  561,  reca:  "Ratifica  ai
          sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo  luogotenenziale
          16 marzo 1946, n. 98, di decreti  legislativi  emanati  dal
          Governo durante il periodo della Costituente". 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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