Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 418 del 09/11/1999 G.U. n. 268 del 15 Novembre 1999
Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari
Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano
parlamentari e' corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, una indennita' pari a quella spettante
ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n.
1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale
indennita' si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri
e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento
stipendiale loro spettante in tale veste.
2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennita'
di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 31 ottobre 1965, n. 1261, reca:
"Determinazione dell'indennita' spettante ai membri del
Parlamento".
- Il testo dell'art. 47, secondo comma, della legge 24
aprile 1980, n. 146 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1980), e' il seguente:
"I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche
amministrazioni, nonche' i dipendenti degli enti e degli
altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla
vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento
e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di
Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il
periodo durante il quale esercitano le loro funzioni,
conservando per intero il trattamento economico loro
spettante, in misura comunque non superiore a quella
dell'indennita' percepita dai membri del Parlamento".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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