Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 468 del 24/11/1999 G.U. n. 293 del 15 Dicembre 1999
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell' articolo 593 del codice di procedura penale
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell' articolo 593 del codice di procedura penale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Ammissione al tirocinio)
1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ammissione al tirocinio) _ 1. Il presidente della corte
d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella
pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al
verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati
di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo
pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con
invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda
nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovra'
essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilita'
previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute
al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da
cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli
dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula
le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle
domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio
giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al
Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al
tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non
superiore al doppio del numero di magistrati da nominare".
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui' trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 593 del c.p.p. come modificato
dalla legge qui pubblicata, si veda in nota all'art. 18.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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