Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 479 del 16/12/1999 G.U. n. 296 del 18 Dicembre 1999
Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all' ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1
  1  -  I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30
aprile  1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di
entrata  in vigore della presente legge, nella competenza del giudice
di   pace,   sono  attribuiti  al  giudice  di  pace  competente  per
territorio, con esclusione:
    a)  di  quelli  gia'  trattenuti  per  la  decisione alla data di
entrata   in   vigore   della   presente   legge   e  che  non  siano
successivamente rimessi in istruttoria;
    b)  di  quelli  devoluti  alla  competenza del pretore in base al
criterio della materia.
  2. Sono altresi' attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli gia'
trattenuti  per  la  decisione  alla  data di entrata in vigore della
presente   legge   e   che   non  siano  successivamente  rimessi  in
istruttoria,  i  giudizi  pendenti  alla  data  del  30  aprile 1995,
relativi  all'azione  di  apposizione  di  termini  ed  all'azione di
osservanza   delle   distanze   stabilite   dal  codice  civile,  dai
regolamenti  o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle
siepi  nonche' quelli relativi alla misura e alle modalita' d'uso dei
servizi  di  condominio  di  case  e  quelli  relativi a rapporti tra
proprietari  o  detentori  di immobili adibiti a civile abitazione in
materia  di  immissioni  di  fumo  o  di  calore, esalazioni, rumori,
scuotimenti   e   simili   propagazioni   che   superino  la  normale
tollerabilita'.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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