Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 83 del 30/03/1999 G.U. n. 77 del 2 Aprile 1999
Modifica all' articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini per l' adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e gli accessi
Modifica all' articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini per l' adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e gli accessi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo
20 e' fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono
consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti
in data anteriore al 31 dicembre 1998".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
_____________
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
della disposizione di legge modificata e della quale
restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 234 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal
decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e
come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 234 (Norme transitorie relative al titolo II). -
1. Per gli adeguamenti conseguiti alle disposizioni
dell'art. 20 e' fissato il termine del 31 dicembre 1999.
Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le
installazioni e gli accessi esistenti in data
anteriore al 31 dicembre 1998.
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e
concessioni previste dal titolo II ed alle relative
formalita' di cui agli articoli 26 e 27 si applicano
dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.
I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle
autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al
detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed
ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o
concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente
stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o
di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
codice devono essere emanate le direttive di cui all'art.
36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali
direttive devono essere adottati i piani di traffico di
cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da
attuare nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente
codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione
permanente deve essere adattata alle norme del
presente codice e del regolamento; la restante
segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso
di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi
alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a
tale data e' consentito il permanere della segnaletica
attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono
essere realizzate le opere necessarie per
l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'art. 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si
applicano successivamente alla delimitazione dei
centri abitati prevista dall'art. 4 ed alla
classificazione delle strade prevista dall'art. 2, comma
2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano
le previgenti disposizioni in materia".
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