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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni
urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di
giudice di pace, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 aprile 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
____________
Avvertenza:
Il decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
25 del 1 febbraio 1999.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 69.