Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 149 del 08/06/2000 G.U. n. 135 del 12 Giugno 2000
Disposizioni per l' organizzazione del Vertice G8 a Genova
Disposizioni per l' organizzazione del Vertice G8 a Genova
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per le esigenze connesse ad indifferibili interventi di
sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale, di
realizzazione di parcheggi e di allestimento di spazi di servizio, di
supporto logistico e di esposizione della ricerca tecnologica nel
territorio della citta' di Genova, nella quale si svolgera' il
Vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8), e allo
scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate da
tale evento, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di
lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che il comune di Genova e' autorizzato ad
effettuare. Sulle medesime risorse gravano altresi' le spese di
adeguamento e ristrutturazione dei beni del demanio marittimo,
individuati dalla commissione di cui al comma 2 per le medesime
finalita'. Nessun onere e' dovuto per l'utilizzazione dei beni del
demanio marittimo dello Stato, anche ove detta utilizzazione comporti
la demolizione, totale o parziale, delle strutture gia' esistenti;
detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al
presente comma, affidati in concessione al comune di Genova.
2. Per l'individuazione e l'approvazione degli interventi da
adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalita' di
esecuzione, e' istituita una speciale commissione composta dal
prefetto, che la presiede, dal sindaco e dal presidente della
provincia di Genova, dal presidente della regione Liguria, dal
questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal
sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante
provinciale dei vigili del fuoco e dal presidente dell'autorita'
portuale del porto di Genova. I predetti componenti possono delegare
un proprio rappresentante; il delegato del prefetto presiede la
commissione, in caso di assenza o impedimento del prefetto medesimo;
e' comunque necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Il
prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti
di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli
interventi predetti provvede il prefetto, o suo delegato, che si
avvale degli uffici tecnici statali e comunali per i relativi
adempimenti amministrativi e affida a societa' a prevalente
partecipazione del comune di Genova compiti di supporto organizzativo
per gli interventi da realizzare su aree in concessione di dette
societa'.
3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti
sono adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale
dello Stato, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi
generali dell'ordinamento nazionale. Alle procedure di scelta del
contraente, negli appalti pubblici di lavori volti alla realizzazione
dei citati interventi, si applicano i termini abbreviati previsti per
le procedure accelerate dalle vigenti disposizioni in materia. Con
riferimento agli appalti pubblici relativi alla realizzazione degli
interventi di cui ai predetti commi, e' in ogni caso consentito il
ricorso all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, per l'affidamento, anche
unitario e coordinato, dei lavori e della connessa progettazione
esecutiva, con possibilita' di aggiudicazione in base al criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa previsto dall'articolo
21, comma 2, della stessa legge n. 109 del 1994, e con valutazione
dell'anomalia dell'offerta secondo le prescrizioni del bando di gara.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
opere di adeguamento degli aeroporti di Genova e Albenga, previste
dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 68 T,
emanato in data 25 maggio 1999, e dell'aeroporto di Luni-La Spezia.
4. Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione del
presente articolo provvede la prefettura di Genova, con imputazione
alla contabilita' speciale destinata agli interventi di cui ai commi
1 e 2, su cui possono altresi' confluire eventuali risorse aggiuntive
versate dal comune di Genova o da altri soggetti, pubblici o privati,
comunque finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi. Il
predetto pagamento e' disposto sulla base di apposita certificazione
sulla regolarita' dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore
regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei
prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale,
previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e
architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti
giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia
stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 19, comma
1, lettera b), e 21, comma 2 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici):
Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici):
"1. I contratti di appalti di lavori pubblici di cui alla
presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui
all'articolo 2, comma 2, per oggetto:
a) (Omissis).
b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impianistica
o tecnologia incida per piu' del 50 per cento sul valore
dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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