Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 186 del 30/06/2000 G.U. n. 157 del 7 Luglio 2000
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
     Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

  1.  Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n.
84,  e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I
servizi   tecnico-nautici   di   pilotaggio,  rimorchio,  ormeggio  e
battellaggio  sono servizi di interesse generale atti a garantire nei
porti,  ove  essi  sono  istituiti,  la sicurezza della navigazione e
dell'approdo.  Per  il  pilotaggio l'obbligatorieta' e' stabilita con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri
servizi  l'autorita'  marittima  puo' renderne obbligatorio l'impiego
tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufflciali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n.
          84,   recante:  "Riordino  della  legislazione  in  materia
          portuale"  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
          1994, n. 28 - supplemento ordinario - come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
              "Art.  14  (Competenze  dell'autorita' marittima). - 1.
          Ferme  restando  le  competenze  attribuite  dalla presente
          legge  alle  autorita'  portuali  e,  per i soli compiti di
          programmazione,    coordinamento   e   promozione   nonche'
          nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla
          formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre
          al Ministro dei trasporti e della navigazione, alle aziende
          speciali  delle camere di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura,  istituite  ai sensi dell'art. 32 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011,  spettano  all'autorita'  marittima  le  funzioni  di
          polizia   e   di   sicurezza   previste  dal  codice  della
          navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni
          amministrative.
              1-bis.   I   servizi   tecnico-nautici  di  pilotaggio,
          rimorchio,   ormeggio   e   battellaggio  sono  servizi  di
          interesse  generale  atti  a  garantire nei porti, ove essi
          sono   istituiti,   la   sicurezza   della   navigazione  e
          dell'approdo.   Per   il  pilotaggio  l'obbligatoriera'  e'
          stabilita  con  decreto  del Ministro dei trasporti e della
          navigazione.  Per  gli  altri servizi l'autorita' marittima
          puo'  renderne  obbligatorio  l'impiego  tenuto conto della
          localizzazione  e  delle strutture impiegate. I criteri e i
          meccanismi  di  formazione  delle  tariffe  dei  servizi di
          pilotaggio,   rimorchio,   ormeggio   e  battellaggio  sono
          stabiliti  dal  Ministero dei trasporti e della navigazione
          sulla  base  di  un'istruttoria condotta congiuntamente dal
          comando  generale  del  Corpo  delle capitanerie di porto e
          dalle rappresentanze unitarie delle Autorita' portuali, dei
          soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.
              1-ter.   Nei   porti  sede  di  Autorita'  portuale  la
          disciplina  e  l'organizzazione dei servizi di cui al comma
          1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di intesa con
          l'Autorita'  portuale.  In  difetto  di  intesa provvede il
          Ministro dei trasporti e della navigazione.
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