Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 203 del 19/07/2000 G.U. n. 173 del 26 Luglio 2000
Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c ) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1. I medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al
comma  10  dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
erogabili,  a  totale  carico  del  Servizio sanitario nazionale, nei
confronti  dei  titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei
casi  in  cui  il  medico  di  base ne attesti la comprovata utilita'
terapeutica per il paziente.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10, comma 3, del testo unico, delle disposizioni
          sulla   promulgazione  dei  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  del  comma  10  dell'art.  8  della  legge
          24 dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica), e' il seguente:
              "10. Entro  il  31 dicembre  1993, la Commissione unica
          del  farmaco  di  cui  all'art.  7  del decreto legislativo
          30 giugno  1993,  n.  266,  procede  alla riclassificazione
          delle  specialita'  medicinali  e dei preparati galenici di
          cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi
          in una delle seguenti classi:
                a) farmaci   essenziali   e   farmaci   per  malattie
          croniche;
                b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
          di rilevante interesse terapeutico;
                c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
          alle lettere a) e b)".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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