Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 204 del 19/07/2000 G.U. n. 173 del 26 Luglio 2000
Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria
Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai cittadini ed alle societa' italiani che hanno subito perdite
patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito
adottati dalle autorita' dello Stato della Nigeria e che, a garanzia
dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorita' giudiziaria
italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per
effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e
giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
278 del 27 novembre 1987, e' riconosciuto un indennizzo alle
condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge.
2. L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno
ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese
con le autorita' nigeriane ed e' determinato in misura proporzionale
all'ammontare del pregiudizio subito, in relazione alle complessive
disponibilita' ed al numero degli aventi diritto. Il pagamento della
somma e' subordinato alla rinuncia da parte del beneficiario a
qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, sono stabiliti le modalita' ed i termini di presentazione
delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo. Detti
termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Lo Stato e' surrogato nei diritti dei soggetti di cui al comma 1
per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha
dato luogo all'indennizzo.
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