Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 204 del 19/07/2000 G.U. n. 173 del 26 Luglio 2000
Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  Ai cittadini ed alle societa' italiani che hanno subito perdite
patrimoniali  per  effetto  dei  provvedimenti limitativi del credito
adottati  dalle autorita' dello Stato della Nigeria e che, a garanzia
dei   propri   crediti,  hanno  ottenuto  dall'autorita'  giudiziaria
italiana  provvedimenti  conservativi  successivamente  revocati  per
effetto   dell'emanazione  del  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia  del 28 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
278  del  27  novembre  1987,  e'  riconosciuto  un  indennizzo  alle
condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge.
  2.  L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno
ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese
con  le autorita' nigeriane ed e' determinato in misura proporzionale
all'ammontare  del  pregiudizio subito, in relazione alle complessive
disponibilita'  ed al numero degli aventi diritto. Il pagamento della
somma  e'  subordinato  alla  rinuncia  da  parte  del beneficiario a
qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica,  di  concerto con il Ministro degli affari
esteri,  sono  stabiliti  le  modalita' ed i termini di presentazione
delle   domande  dirette  al  riconoscimento  dell'indennizzo.  Detti
termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Lo Stato e' surrogato nei diritti dei soggetti di cui al comma 1
per  le  somme  eventualmente  liquidate in relazione al fatto che ha
dato luogo all'indennizzo.
 
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