Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni sul processo amministrativo
1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi
dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso
l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto
direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il
termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o,
per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal
giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa
sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo
l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli
altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza
del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso
stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In
pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma
5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' essere proposta con
istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria
della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica
all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del
provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere
depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale,
entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve
essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non
depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al
ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in
giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della
documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento
impugnato nonche' gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e'
stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione
ritiene utili al giudizio. Dell'avvenuta produzione del provvedimento
impugnato, nonche' degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto
e' stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente,
ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di
parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi
opportuni".
2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica,
e' adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui
delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale e'
contestualmente fissata la data della successiva udienza di
trattazione del ricorso".
3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo
regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il
giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso
di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado
unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza puo' altresi'
essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di
parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori
gia' acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con
richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di
impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al
rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza
oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
Il presidente della sezione puo', tuttavia, autorizzare la
sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale
con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria
su istanza motivata dalla parte interessata. Entro trenta giorni
dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello
avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado
l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del
fascicolo di primo grado".
4. All'articolo 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le
parole: "entro due giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro
dieci giorni".