Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 209 del 25/07/2000 G.U. n. 175 del 28 Luglio 2000
Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a pi¿ basso reddito e maggiormente indebitati
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi
creditori  in  sede  multilaterale  in tema di trattamento del debito
estero  dei  Paesi  in  via  di  sviluppo  a  piu'  basso  reddito  e
maggiormente  indebitati  ed  inoltre  favorisce  e  promuove  misure
destinate  alla  riduzione  della  poverta' delle popolazioni di tali
Paesi.
  2.  I  crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi
in   via  di  sviluppo  eleggibili  esclusivamente  ai  finanziamenti
agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono
annullati con le modalita' di cui all'articolo 3, a condizione che il
Paese  interessato  si  impegni  a  rispettare  i  diritti umani e le
liberta'  fondamentali,  a  rinunciare  alla  guerra  come  mezzo  di
risoluzione  delle  controversie  e  a  perseguire il benessere ed il
pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione
della poverta'.
  3.   Ai   Paesi  di  cui  al  comma  2,  che  possono  qualificarsi
all'iniziativa  multilaterale "Programma HIPC" (Heavily Indebted Poor
Countries), l'annullamento del debito puo' essere concesso in misura,
condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i
Paesi creditori in sede multilaterale.
  4.  Ai  Paesi  in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi
precedenti  si  applicano,  ai  fini  della  riduzione  del debito, i
livelli  e  le  condizioni  concordati  fra i Paesi creditori in sede
multilaterale.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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