Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 213 del 25/07/2000 G.U. n. 178 del 1 Agosto 2000
Norme di adeguamento dell' attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell' interscambio internazionale delle merci
Norme di adeguamento dell' attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell' interscambio internazionale delle merci
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali
1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali
istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali
professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1
della predetta legge n. 1612 del 1960, sono abilitati alla
rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1
sono altresi' abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le
regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di
norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
22 dicembre 1960, n. 1612, recante: "Riconoscimento
giuridico della professione di spedizioniere doganale ed
istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore
degli spedizionieri doganali", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1961:
"Art. 1. - L'attivita' degli spedizionieri doganali
accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della
legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici,
riconosciuta quale professione qualificata avente per
oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e
quant'altro si riferisce al campo doganale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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