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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 235 del 18/08/2000 G.U. n. 200 del 28 Agosto 2000
Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari
Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti
cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il
giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per
mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di
assegni bancari nonche' l'elenco dei protesti per mancata
accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto.
Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di
rifiuto di accettazione delle cambiali.
2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari
il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere
identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e
della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente
riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato
nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1995, n. 480.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai
protesti per mancata accettazione".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'articolo 1, comma 1.
- La legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni, reca: "Pubblicazione degli elenchi dei
protesti cambiari.".
Nota all'articolo 2, comma 2.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955, si
veda la nota all'articolo 1, comma 1.
Nota all'articolo 3, comma 1.
- Il testo dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n.
108 (Disposizioni in materia di usura), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia
adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e'
stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha
diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
la riabilitazione.
2. La riabilitazione e' accordata con decreto del
presidente del tribunale su istanza dell'interessato
corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore
puo' proporre reclamo, entro dieci giorni dalla
comunicazione, alla corte di appello che decide in camera
di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel
bollettino dei protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi
del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci
giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato
il provvedimento della corte di appello che accoglie il
reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto
di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi
al protesto anche dal registro informatico di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e'
disposta dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza, corredata del
provvedimento di riabilitazione.".
Nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
- Il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 novembre 1995, n. 490 (Disposizioni urgenti
in materia di finanziamento delle camere di commercio),
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Al fine di accrescere il livello di
certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla
pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari,
di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77,
si provvede mediante il registro informatico dei protesti,
tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicita'
e tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale. La notizia di ciascun protesto levato e'
conservata nel registro informatico fino alla sua
cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni, o
dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero,
in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla
data della registrazione.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce
le norme di attuazione del presente articolo e in
particolare:
a) le procedure per la comunicazione alle camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura, anche
mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie
sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a
levarli, nonche' le modalita' per rendere univocamente
identificabile il soggetto protestato;
b) le caratteristiche e le modalita' di tenuta del
registro;
c) i contenuti delle registrazioni;
d) il termine massimo entro il quale le registrazioni
vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico
mediante accesso al registro informatico.
3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2
della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati.
4. All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio
1955, n. 77, le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "60 giorni".
Note all'articolo 5, comma 1.
- Per il testo dell'articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 381 del 1995 convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 480 del 1995 si veda
la nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda
la nota all'articolo 1, comma 1.
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 108
del 1996, cosi' come modificato dalla presente legge, si
veda la nota all'articolo 3, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda
la nota all'articolo 1, comma 1.
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