Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 250 del 10/08/2000 G.U. n. 208 del 6 Settembre 2000
Norme per l' utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  A fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza
alimentare,  ai sensi dell'articolo 30 del Trattato che istutuisce la
Comunita'  europea,  come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui
alla  legge 16 giugno 1998, n. 209, nel latte e nel latte scremato in
polvere  destinati  ad  usi  zootecnici,  e nei loro derivati, devono
essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per
la  salute  umana  ed  animale  ed  in grado di rendere tali prodotti
stabilmente evidenziabili.
  2.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  il  Ministro  della sanita', sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i traccianti
da  utilizzare  ai  fini  di  cui  al  comma  1 e sono determinate le
relative modalita' di impiego.
  3.  E' vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati
ad  usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene
o  si  lavora  latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a
produzioni casearie o assimilate.
  4.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere
dal  quindicesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - La  legge  16 giugno 1998, n. 209, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  del  Trattato  di  Amsterdam  che  modifica  il
          Trattato  sull'Unione  europea, i trattati che istituiscono
          le  Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato
          e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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