Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 290 del 11/10/2000 G.U. n. 245 del 19 Ottobre 2000
Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonch¿ disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni
Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonch¿ disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni
a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale
regionale all'imposta erariale di trascrizione.
1. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario
per gli anni 2000 e successivi in conseguenza delle disposizioni
recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono compensate definitivamente a carico del bilancio dello
Stato nella misura consolidata di complessive lire 316.000 milioni
annue a decorrere dal 2000, secondo gli importi evidenziati nella
tabella A allegata alla presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dei commi 27 e 48, dell'art. 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e', rispettivamente, il seguente:
"27. Il tributo e' dovuto alle regioni; una quota del
10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento
del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al
netto della quota spettante alle province, affluisce in un
apposito fondo della regione destinato a favorire la minore
produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie
prime e di energia, con priorita' per i soggetti che
realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle
discariche, nonche' a realizzare la bonifica dei suoli
inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il
recupero delle aree degradate per l'avvio ed il
finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la
istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.
L'impiego delle risorse e' disposto dalla regione,
nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria
deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla
tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad
investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del
settore produttivo soggetto al predetto tributo".
"48. A decorrere dal 1o gennaio 1996, l'addizionale
regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita
dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di
trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute
nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e
dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994,
n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle
regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si
applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la
perdita di entrata per le regioni non sia compensata
dall'entrata in libera disponibilita' di cui al comma 27,
si provvedera' con contestuale aumento delle quote del
fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo,
e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote
per le regioni che presentino una eccedenza di entrata. Il
gettito derivante dalla applicazione della addizionale
provinciale sulle formalita' di iscrizione, trascrizione e
annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta
statuito nella provincia di presentazione delle formalita'
stesse, e' versato a cura del concessionario alla provincia
di residenza dell'acquirente, anche con riserva di
proprieta', del locatario con facolta' di compera o
dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di
residenza del proprietario scaturente dalle formalita', in
tutti gli altri casi.
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