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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita')
1. La presente legge disciplina la erogazione delle prestazioni
termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello
stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la
promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai
fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e
culturali dei territori termali.
2. La presente legge promuove, altresi', la tutela e la
valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello
sviluppo turistico dei territori termali.
3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e
sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e
turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e
storico-artistiche dei territori termali.
4. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli
strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia
urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le
rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine, il
Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, e' delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo
recante un testo unico delle leggi in materia di attivita'
idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' e alla attuazione della presente legge secondo quanto
disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' il seguente:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la
procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri
puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunita' montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art.
8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente.".