Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 331 del 14/11/2000 G.U. n. 269 del 17 Novembre 2000
Norme per l' istituzione del servizio militare professionale
Norme per l' istituzione del servizio militare professionale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Compiti delle Forze armate)
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. L'ordinamento e l'attivita' delle Forze armate sono conformi
agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.
3. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato.
4. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al fine
della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita' alle
regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle
organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere
istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica
calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' ed urgenza.
6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base
professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.
7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".
- Il testo dell'art. 52 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 52 - La difesa della Patria e' sacro dovere del
cittadino.
Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino ne' l'esercizio dei
diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica".
- L'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'art.
1, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
riguardavano materia ridisciplinata dall'articolo in esame.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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