Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 331 del 14/11/2000 G.U. n. 269 del 17 Novembre 2000
Norme per l' istituzione del servizio militare professionale
  La Camera dei deputati ed il    Senato   della   Repubblica   hanno
                             approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    (Compiti delle Forze armate)

  1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
  2.  L'ordinamento  e  l'attivita'  delle Forze armate sono conformi
agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.
  3. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato.
  4.  Le  Forze  armate  hanno altresi' il compito di operare al fine
della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita' alle
regole  del  diritto  internazionale  ed  alle  determinazioni  delle
organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
  5.  Le  Forze  armate  concorrono  alla  salvaguardia  delle libere
istituzioni  e  svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica
calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' ed urgenza.
  6.  Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base
professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.
  7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  11  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  11.  - L'Italia ripudia la guerra come strumento
          di  offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
          risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
          condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
          di  sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
          pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
          organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".
              -  Il  testo  dell'art.  52  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  52  - La difesa della Patria e' sacro dovere del
          cittadino.
              Il  servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi
          stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
          posizione  di  lavoro  del  cittadino  ne'  l'esercizio dei
          diritti politici.
              L'ordinamento   delle  Forze  armate  si  informa  allo
          spirito democratico della Repubblica".
              - L'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'art.
          1,  commi  1  e  2  della  legge  24 dicembre 1986, n. 958,
          riguardavano materia ridisciplinata dall'articolo in esame.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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