Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 340 del 24/11/2000 G.U. n. 275 del 24 Novembre 2000
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
      Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione

  1.  La  presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della   legge   15  marzo  1997,  n.  59,  la  delegificazione  e  la
semplificazione  dei  procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati  nell'allegato  A  ovvero la soppressione di quelli elencati
nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
  2.  Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di
cui  all'allegato  A  annesso  alla  presente  legge  si provvede con
regolamenti  emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  dei  principi,  criteri e
procedure  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'allegato B annesso alla presente
legge  sono  abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima,
limitatamente   alla  parte  che  disciplina  gli  adempimenti  ed  i
procedimenti  ivi  indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli
stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
  4.  Alla  legge  15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Nelle  materie  di  cui  all'articolo 117, primo comma, della
   Costituzione,    i    regolamenti   di   delegificazione   trovano
   applicazione  solo  fino  a  quando  la  regione  non  provveda  a
   disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto
   previsto   dall'articolo  2,  comma  2,  della  presente  legge  e
   dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
   enti  locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
   267";
b) all'articolo  20,  comma  7, dopo le parole: "Le regioni a statuto
   ordinario  regolano  le  materie  disciplinate dai commi da 1 a 6"
   sono   inserite   le   seguenti:   "e   dalle   leggi  annuali  di
   semplificazione";
c) all'articolo   20-bis,  comma  1,  lettera  a),  dopo  la  parola:
   "eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso;
e) nell'allegato  1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3,
   4,  5,  9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88,
   93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al  numero  18  dell'allegato  1, dopo le parole: "Procedimento di
   espropriazione  per  causa  di pubblica utilita'" sono aggiunte le
   seguenti: "e altre procedure connesse";
g) il numero 94 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
   "94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal
   registro delle imprese:
   legge 29 dicembre 1993, n. 580;
   decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";
h) il  titolo  del  numero  97  dell'allegato  1  e'  sostituito  dal
   seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
   previsti  per  l'esercizio  delle  attivita'  di installazione, di
   ampliamento e di trasformazione degli impianti";
i) il  titolo  del  numero  98  dell'allegato  1  e'  sostituito  dal
   seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
   previsti per l'esercizio delle attivita' di autoriparazione";
l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente:
   "98-bis.  Procedimento  per la verifica del possesso dei requisiti
   previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia:
   legge 25 gennaio 1994, n. 82;
   decreto    del    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
   dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274";
m) al  numero  105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per
   il   rilascio   delle  concessioni  edilizie",  sono  aggiunte  le
   seguenti:  "e  di  altri  atti  di  assenso  concernenti attivita'
   edilizie".
  5.  All'articolo  39,  comma  22,  primo  periodo,  della  legge 27
dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per
non piu' di un triennio," sono soppresse.
  6.  Alla  legge  8  marzo  1999,  n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo  3,  comma  1,  al  primo  periodo  sono soppresse le
   parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole:
   "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita"
   sono  sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente
   fuori  ruolo  o  in  aspettativa  retribuita, anche in deroga alle
   norme  e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi
   inclusi  quelli  del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
   decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) all'articolo  7,  comma  1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
   seguenti  parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione
   della  materia  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
   agosto 1988, n. 400";
d) all'articolo  7,  comma  1,  dopo  la  lettera  f)  e' aggiunta la
   seguente:
   "f-bis)  da  ogni  altra disposizione che preveda la redazione dei
   testi unici";
e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
   "Al  riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
   dicembre  2002  mediante  l'emanazione  di testi unici riguardanti
   materie  e  settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e
   con  le  opportune  evidenziazioni,  le disposizioni legislative e
   regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base
   a   quanto   disposto  dalle  leggi  di  semplificazione  annuali,
   comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in
   un  regolamento  che  il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e
   dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
   attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:";
f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
g) l'articolo 8 e' abrogato;
h) all'articolo   9,  comma  1,  le  parole:  "e  di  riordino"  sono
   soppresse;
i) all'allegato  1  sono soppresse le previsioni di delegificazione e
   semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti
   numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51),
   52), 54);
l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
   "30)  procedimento  relativo  alla iscrizione e alla cancellazione
   dal  registro  dei  revisori  contabili,  nonche' all'attivita' di
   vigilanza  del  Ministro  della  giustizia ed alla sospensione dei
   revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:
   decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
   legge 13 maggio 1997, n. 132;
   legge 8 luglio 1998, n. 222".
m) al  numero  43)  dell'allegato  1  le  parole:  "in  nome  e" sono
   soppresse;
n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:
   "7-bis)  Istruzione  non  universitaria,  ivi  comprese  le scuole
   italiane  all'estero,  l'istruzione e formazione tecnica superiore
   (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.
   7-ter) Debito pubblico.
   7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
  7.  All'articolo  2,  comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998,
n.  191,  alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
  8.  Entro  il  31  marzo  2001,  il Governo e' delegato, sentito il
parere  delle  competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme,
diverse  da  quelle  del  codice civile e delle leggi sui rapporti di
lavoro  subordinato  nell'impresa,  che regolano i rapporti di lavoro
dei   dipendenti   di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo   3   febbraio  1993,  n.  29,  secondo  quanto  disposto
dall'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999,  n. 50, apportando le
modifiche  necessarie  per  il  migliore  coordinamento delle diverse
disposizioni e indicando, in particolare:
a) le  disposizioni  abrogate  a  seguito  della  sottoscrizione  dei
   contratti   collettivi   del   quadriennio   1994-1997,  ai  sensi
   dell'articolo  72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e
   successive modificazioni;
b) le  norme  generali  e  speciali  del  pubblico  impiego che hanno
   cessato  di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato
   decreto  legislativo  n.  29 del 1993, e successive modificazioni,
   dal   momento   della   sottoscrizione,   per  ciascun  ambito  di
   riferimento,   del   secondo  contratto  collettivo  previsto  dal
   medesimo decreto.
 
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