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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 340 del 24/11/2000 G.U. n. 275 del 24 Novembre 2000
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione
1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati
nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di
cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e
procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente
legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima,
limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i
procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli
stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della
Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano
applicazione solo fino a quando la regione non provveda a
disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e
dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267";
b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto
ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6"
sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di
semplificazione";
c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola:
"eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3,
4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88,
93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di
espropriazione per causa di pubblica utilita'" sono aggiunte le
seguenti: "e altre procedure connesse";
g) il numero 94 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal
registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";
h) il titolo del numero 97 dell'allegato 1 e' sostituito dal
seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
previsti per l'esercizio delle attivita' di installazione, di
ampliamento e di trasformazione degli impianti";
i) il titolo del numero 98 dell'allegato 1 e' sostituito dal
seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
previsti per l'esercizio delle attivita' di autoriparazione";
l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente:
"98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274";
m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per
il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le
seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attivita'
edilizie".
5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per
non piu' di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le
parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole:
"possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita"
sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente
fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle
norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi
inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione
della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400";
d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente:
"f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei
testi unici";
e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti
materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e
con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e
regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base
a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali,
comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in
un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:";
f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
g) l'articolo 8 e' abrogato;
h) all'articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono
soppresse;
i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti
numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51),
52), 54);
l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione
dal registro dei revisori contabili, nonche' all'attivita' di
vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei
revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222".
m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono
soppresse;
n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole
italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998,
n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme,
diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro
dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto
dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le
modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse
disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei
contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi
dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno
cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni,
dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di
riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal
medesimo decreto.
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