Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 353 del 21/11/2000 G.U. n. 280 del 30 Novembre 2000
Legge quadro in materia di incendi boschivi
      La  Camera  dei  deputati  ed  il Senato della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
    la seguente legge:

                               Art. 1.
                       (Finalita' e principi)
   1.  Le  disposizioni  della  presente  legge sono finalizzate alla
conservazione  e  alla  difesa  dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale  quale  bene  insostituibile  per  la qualita' della vita e
costituiscono   principi   fondamentali   dell'ordinamento  ai  sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
   2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 gli enti
competenti  svolgono  in  modo coordinato attivita' di previsione, di
prevenzione  e  di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi
da  terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione,
informazione ed educazione ambientale.
   3.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  provvedono  ad  adeguare i
rispettivi  ordinamenti  sulla  base  delle disposizioni di principio
della  presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in  vigore  della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla
presente   legge  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  statuti
speciali  e  dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle
strutture  statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai
territori  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.
 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Note all'art. 1:
                 - Si   riporta   il   testo   dell'art.   117  della
          Costituzione della Repubblica italiana:
                 "Art.  117.  -  La  regione  emana  per  le seguenti
          materie   norme   legislative   nei   limiti  dei  principi
          fondamentali  stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche'
          le  norme  stesse  non  siano  in contrasto con l'interesse
          nazionale e con quello di altre regioni:
                   ordinamento    degli    uffici    e   degli   enti
          amministrativi dipendenti dalla regione;
                   circoscrizioni  comunali;  polizia locale urbana e
          rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza
          sanitaria ed ospedaliera;
                   istituzione artigiana e professionale e assistenza
          scolastica;   musei   e   biblioteche   di   enti   locali;
          urbanistica;  turismo  ed  industria alberghiera; tramvie e
          linee  automobilistiche di interesse regionale; viabilita',
          acquedotti   e  lavori  pubblici  di  interesse  regionale;
          navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave
          e  torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura
          e  foreste;  artigianato.  Altre  materie indicate da leggi
          costituzionali.
                 Le  leggi  della  Repubblica  possono demandare alla
          regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
                 - Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112,
          reca:  "Ratifica  ed esecuzione dell'accordo tra il Governo
          della  Repubblica  italiana  ed il Governo della Repubblica
          indiana,  sulla promozione e protezione degli investimenti,
          fatto a Roma il 23 novembre 1995".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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