Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 353 del 21/11/2000 G.U. n. 280 del 30 Novembre 2000
Legge quadro in materia di incendi boschivi
Legge quadro in materia di incendi boschivi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e principi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla
conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale quale bene insostituibile per la qualita' della vita e
costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 gli enti
competenti svolgono in modo coordinato attivita' di previsione, di
prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi
da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione,
informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio
della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla
presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle
strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai
territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche'
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale; viabilita',
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave
e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura
e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti,
fatto a Roma il 23 novembre 1995".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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