Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 360 del 02/12/2000 G.U. n. 286 del 7 Dicembre 2000
Modifica dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l' Associazione italiana della Croce Rossa
Modifica dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l' Associazione italiana della Croce Rossa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 2, n. 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), del numero I), le parole: "da un numero di
delegati nominati in sede regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"dai presidenti dei comitati locali";
b) alla fine della lettera b), del numero II), il punto e'
sostituito dal punto e virgola, e dopo la medesima lettera b), e'
aggiunta la seguente: "b-bis) dai comitati locali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (Riordinamento della
Croce rossa italiana), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 2. - L'ordinamento statutario dell'Associazione
italiana della Croce rossa deve confermarsi, ai sensi
dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai
seguenti criteri:
1. Principio volontaristico nel senso che la qualita'
di socio possa riconoscersi a chiunque si impegni ad
offrire prestazioni volontarie e personali per il
raggiungimento delle finalita' istituzionali
dell'Associazione.
2. Compiti:
a) contribuire in tempo di guerra e comunque in caso
di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle
convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive
dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombro ed alla
cura dei feriti e dei malati di guerra nonche' delle
vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti
di carattere sanitario ed assistenziale connessi
all'attivita' di difesa civile;
b) disimpegnare il servizio di ricerca e di
assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei
dispersi;
c) organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre
in conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni
e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale
e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche
straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di
emergenza, sia interne che internazionali;
d) diffondere e promuovere i principi umanitari ai
quali la istituzione della Croce rossa internazionale e'
informata.
L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti
lettere a) e b) e' determinata in tempo di pace per il
tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando
la competenza degli organi del Servizio sanitario
nazionale.
3. Strutture, da articolarsi secondo il seguente
modulo:
I. un'organizzazione centrale composta:
a) dal presidente nazionale, eletto dall'assemblea
generale nel proprio seno;
b) dall'assemblea generale della C.R.I. costituita
dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai
presidenti dei comitati sociali;
c) dal consiglio direttivo nazionale, composto da
membri eletti tra i soci della C.R.I. e da rappresentanti
ministeriali designati rispettivamente dal Ministro
dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, dal
Ministro della sanita' e dal Ministro della difesa.
Il consiglio nomina nel suo ambito la giunta esecutiva
nazionale;
d) dal collegio dei revisori dei conti, composto da
un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di
presidente, da un rappresentante del Ministero della
sanita', da un rappresentante del Ministero della difesa e
dai relativi membri supplenti;
II. un'organizzazione periferica costituita:
a) dai comitati regionali, istituiti presso
ciascuna regione, formati da componenti eletti tra i soci e
rappresentanti della regione e dei comitati provinciali;
b) dai comitati provinciali, istituiti presso ogni
capoluogo di provincia, formati da componenti eletti tra i
soci o rappresentanti della provincia;
b-bis) dai comitati locali.
4. Gratuita' delle cariche. Le cariche
dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite
e non compatibili con incarichi retribuiti dalla
Associazione stessa. E' ammesso il rimborso delle spese
documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive
cariche. Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei
conti il gettone di presenza, nella misura stabilita con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
