Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 376 del 14/12/2000 G.U. n. 294 del 18 Dicembre 2000
Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
     Tutela sanitaria delle attivita' sportive Divieto di doping

  1.  L'attivita'  sportiva  e'  diretta alla promozione della salute
individuale  e  collettiva  e  deve  essere informata al rispetto dei
principi  etici  e  dei valori educativi richiamati dalla Convenzione
contro  il  doping,  con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre
1989,  ratificata  ai  sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad
essa  si  applicano  i  controlli previsti dalle vigenti normative in
tema di tutela della salute e della regolarita' delle gare e non puo'
essere  svolta  con  l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di
qualsiasi   natura  che  possano  mettere  in  pericolo  l'integrita'
psicofisica degli atleti.
  2.  Costituiscono  doping  la  somministrazione  o  l'assunzione di
farmaci  o  di  sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da
condizioni   patologiche   ed   idonee  a  modificare  le  condizioni
psicofisiche  o  biologiche  dell'organismo  al  fine  di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti.
  3.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  equiparate al doping la
somministrazione   di   farmaci   o   di  sostanze  biologicamente  o
farmacologicamente  attive  e  l'adozione  di  pratiche  mediche  non
giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee
a  modificare  i  risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle
sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
  4.  In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e
certificate  dal  medico,  all'atleta  stesso  puo' essere prescritto
specifico  trattamento  purche'  sia  attuato  secondo  le  modalita'
indicate  nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o
nazionale   ed   i   dosaggi   previsti   dalle  specifiche  esigenze
terapeutiche.  In  tale  caso,  l'atleta  ha  l'obbligo  di  tenere a
disposizione  delle autorita' competenti la relativa documentazione e
puo' partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti
sportivi,  purche'  cio'  non  metta  in  pericolo  la sua integrita'
psicofisica.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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