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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 383 del 07/12/2000 G.U. n. 300 del 27 Dicembre 2000
Disciplina delle associazioni di promozione sociale
Disciplina delle associazioni di promozione sociale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo
liberamente costituito e delle sue molteplici attivita' come
espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove
lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella
salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale
al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, culturale
e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo
comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonche'
i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli
enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresi', lo scopo di favorire il
formarsi di nuove realta' associative e di consolidare e rafforzare
quelle gia' esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al
presente articolo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 2:
- I testi degli articoli 2, 3, secondo comma, 4,
secondo comma, 9 e 18 della Costituzione sono i seguenti:
"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale".
"Art. 3. - E' compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese".
"Art. 4. - Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, una
attivita' o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della societa'".
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione".
"Art. 18. - I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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