Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 388 del 23/12/2000 G.U. n. 302 del 29 Dicembre 2000 (suppl.ord.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000
miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie,
nonche' degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai
sensi dell'articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero
per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per
il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200
miliardi per l'anno finanziario 2001.
2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi,
al netto di lire 11.429 miliardi per l'anno 2002 e lire 6.029
miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in
lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio
programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo
netto da finanziere e' determinato, rispettivamente, in lire 62.600
miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi
ed in lire 323.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali
riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui
all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n.
468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento
degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal
Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come
approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonche' dalla
presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a
tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica
rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione
economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione
fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti
e imprevisti connessi a calamita' naturali, pericoli per la sicurezza
del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 29 gennaio 2001 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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