Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 397 del 07/12/2000 G.U. n. 2 del 3 Gennaio 2001
Disposizioni in materia di indagini difensive
Disposizioni in materia di indagini difensive
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici
non si puo' procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti:
"Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e
incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti
tecnici non si puo' procedere a sequestro";
b) al comma 5, dopo le parole: "dei difensori," sono inserite le
seguenti: "degli investigatori privati autorizzati e incaricati in
relazione al procedimento, dei".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 103 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le
ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori
sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono
stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati,
limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro
attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del
reato o per ricercare cose o persone specificamente
predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento,
nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a
sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della
difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una
perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore,
l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il
consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il
presidente o un consigliere da questo delegato possa
assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne
fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri
negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione
del giudice.
5. Non e' consentita l'intercettazione [c.p.p. 271]
relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori,
degli investigatori privati autorizzati e incaricati in
relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro
ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro
assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo
della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore
in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di
ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i
risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti
in violazione delle disposizioni precedenti non possono
essere utilizzati.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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