Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 400 del 29/12/2000 G.U. n. 5 dell'8 Gennaio 2001
Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni ed attivit¿ culturali
Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni ed attivit¿ culturali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Interventi su beni culturali)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonche' per interventi nel
settore degli Archivi di Stato e su beni non statali, con le
modalita' del comma 2 del medesimo articolo, e' autorizzata la
ulteriore spesa di lire 49.000 milioni nell'anno 2000, di lire 37.100
milioni nell'anno 2001 e di lire 33.600 milioni nell'anno 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 513,
recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e
delle attivita' culturali", cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Per la realizzazione di interventi di
restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali
e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi
quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono
autorizzati:
a) per i beni non statali un limite di impegno
quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da
assegnare ai destinatari dei contributi;
b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi
per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi
per l'anno 2001.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, sono definiti i
criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), nonche' gli interventi da finanziare ai sensi
del predetto comma 1, lettera b).
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni
1999 e 2000, a lire 11 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6
miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per
gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
quanto a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e
2000 e a lire 5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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