Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 400 del 29/12/2000 G.U. n. 5 dell'8 Gennaio 2001
Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni ed attivit¿ culturali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   (Interventi su beni culturali)
   1.  Per  le  finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della  legge  21  dicembre  1999,  n. 513, nonche' per interventi nel
settore  degli  Archivi  di  Stato  e  su  beni  non  statali, con le
modalita'  del  comma  2  del  medesimo  articolo,  e' autorizzata la
ulteriore spesa di lire 49.000 milioni nell'anno 2000, di lire 37.100
milioni nell'anno 2001 e di lire 33.600 milioni nell'anno 2002.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  1  della  legge  21 dicembre  1999,  n.  513,
          recante  "Interventi  straordinari  nel  settore dei beni e
          delle attivita' culturali", cosi' recita:
              "Art.  1.  -  1.  Per la realizzazione di interventi di
          restauro,  conservazione e valorizzazione di beni culturali
          e  per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi
          quelli   destinati   alla  realizzazione  dei  musei,  sono
          autorizzati:
                a) per  i  beni  non  statali  un  limite  di impegno
          quindicennale  di  lire  6 miliardi a decorrere dal 1999 da
          assegnare ai destinatari dei contributi;
                b) per  i  beni statali una spesa di lire 19 miliardi
          per  ciascuno  degli  anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi
          per l'anno 2001.
              2.  Con  decreto del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali,  adottato  entro  sessanta  giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
          competenti   commissioni   parlamentari,  sono  definiti  i
          criteri  per  l'accesso  ai  contributi  di cui al comma 1,
          lettera  a),  nonche' gli interventi da finanziare ai sensi
          del predetto comma 1, lettera b).
              3.  All'onere  derivante dall'applicazione del presente
          articolo,  pari  a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni
          1999  e 2000, a lire 11 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6
          miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per
          gli   anni   1999,  2000  e  2001  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di  conto  capitale Fondo speciale dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando,  quanto  a  lire  6 miliardi per
          ciascuno  degli  anni  1999,  2000 e 2001, l'accantonamento
          relativo  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e,
          quanto  a  lire  19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e
          2000  e a lire 5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento
          relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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