Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 409 del 29/12/2000 G.U. n. 9 del 12 Gennaio 2001
Erogazione del contributo obbligatorio dell' Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono
Erogazione del contributo obbligatorio dell' Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione italiana al Fondo multilaterale
per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di
ozono. Il Ministero dell'ambiente provvede all'erogazione del
contributo obbligatorio al Fondo multilaterale secondo le procedure
previste dalla decisione IV/18, paragrafo 1, comma 5, della quarta
riunione delle Parti del Protocollo di Montreal, adottata a
Copenhagen il 25 novembre 1992, utilizzando, con riferimento
all'annesso IX della stessa decisione, fino al 20 per cento del
contributo per sostenere, di concerto con il Ministero degli affari
esteri, programmi di cooperazione bilaterale e, in casi particolari,
regionale con i Paesi in via di sviluppo.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 46.500 milioni per l'anno 1999, in lire 39.800
milioni per l'anno 2000 e in annue lire 18.200 milioni a decorrere
dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 1999, a carico dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e,per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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