Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 409 del 29/12/2000 G.U. n. 9 del 12 Gennaio 2001
Erogazione del contributo obbligatorio dell' Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. E' autorizzata la partecipazione italiana al Fondo multilaterale
per  il  Protocollo  di  Montreal  per  la protezione della fascia di
ozono.   Il   Ministero  dell'ambiente  provvede  all'erogazione  del
contributo  obbligatorio  al Fondo multilaterale secondo le procedure
previste  dalla  decisione  IV/18, paragrafo 1, comma 5, della quarta
riunione   delle   Parti  del  Protocollo  di  Montreal,  adottata  a
Copenhagen   il   25  novembre  1992,  utilizzando,  con  riferimento
all'annesso  IX  della  stessa  decisione,  fino  al 20 per cento del
contributo  per  sostenere, di concerto con il Ministero degli affari
esteri,  programmi di cooperazione bilaterale e, in casi particolari,
regionale con i Paesi in via di sviluppo.
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  lire  46.500  milioni  per  l'anno 1999, in lire 39.800
milioni  per  l'anno  2000 e in annue lire 18.200 milioni a decorrere
dall'anno  2001,  si  provvede,  per  l'anno  1999,  a  carico  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente  e,per  il  triennio 2000-2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 29 dicembre 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bordon, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                  ----------
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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