Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 69 del 22/03/2000 G.U. n. 70 del 28 Marzo 2000
Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap
Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e'
incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire
21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento
ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli
alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per
quelli con handicap sensoriali.
2. L'intero incremento di cui al comma 1 e' destinato per il 55 per
cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti
a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi
programmati, compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti,
anche avvalendosi dell'esperienza degli istituti che si sono
tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti
con deficit sensoriale. Le risorse residue, pari al 45 per cento,
sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del
comma 3 del presente articolo. La ripartizione di risorse di cui al
presente comma rimane ferma anche dopo l'insediamento dei nuovi
organi di gestione degli istituti suddetti.
3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione
degli istituti di cui al comma 2, il Ministero della pubblica
istruzione e' autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le
disponibilita' per gli interventi in favore degli alunni in
situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con
handicap sensoriali di cui al comma 1, per finanziare progetti di
integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale
docente, anche nell'ambito di sperimentazioni dell'autonomia
didattica ed organizzativa. I progetti sono predisposti e realizzati
dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli istituti
di cui al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i
quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi, ovvero dal
Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti
specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di
handicap che accettino di operare nel settore dell'integrazione
scolastica.
4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di
cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente
destinate all'integrazione scolastica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: "Istruzione
del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi".
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
"10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome".
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