Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 7 del 17/01/2000 G.U. n. 16 del 21 Gennaio 2000
Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998
Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Commercio dell'oro)
1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende:
a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di
lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma
comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995
millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza
pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o
hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a
un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato
libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto
dalla Commissione delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese
nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita'
di trasmissione alla Commissione delle Comunita' europee delle
informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che
soddisfano i suddetti criteri;
b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad
uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di
purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra
forma e purezza.
2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso
l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero
altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di
dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il
valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni
di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori
professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio,
sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono
escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.
3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto
proprio o per conto di terzi, puo' essere svolto da banche e, previa
comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
a) forma giuridica di societa' per azioni, o di societa' in
accomandita per azioni, o di societa' a responsabilita' limitata, o
di societa' cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale
interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le
societa' per azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli
amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione
tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilita' previsti dagli
articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385.
4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli
operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria
lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente
in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione
di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a
disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali,
antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformita'
alle leggi vigenti e con modalita' concordate con dette
amministrazioni.
6. I contenuti e le modalita' di effettuazione della dichiarazione
prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi
con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le
amministrazioni competenti le modalita' di trasmissione dei dati
contenuti nella dichiarazione stessa.
7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3
e' demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio
italiano dei cambi.
8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard
in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve
rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona
consegna" nel mercato nazionale.
9. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) sulla base di tariffe e modalita' predefinite certifica con
apposito provvedimento l'idoneita' alla "buona consegna" delle
aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul
piano della capacita' tecnica, dell'affidabilita' e
dell'onorabilita', di rispettare gli standard di cui al comma 8;
b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in
difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;
c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o
privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende
interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla
certificazione.
10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e
marchi dei metalli preziosi.
11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei
cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio
di oro.
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