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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga:
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da: "e con l'indicazione della durata dell'astensione dal
lavoro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ".I
soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per
iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalita' di
attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione collettiva dal
lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o
imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito
presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui
all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla
Commissione di garanzia di cui all'articolo 12".
2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo le parole: "in relazione alla natura del servizio
ed alle esigenze della sicurezza" sono inserite le seguenti: ",
nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli impianti".
3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93"
fino a: "sentite le organizzazioni degli utenti" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio,
da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale
di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del
1993".
4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo le parole: "possono disporre forme di erogazione
periodica" sono aggiunte le seguenti: "e devono altresi' indicare
intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e
la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessario ad
evitarle che, per effetto di scioperi proclamati in successione da
soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio
finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente
compromessa la continuita' dei servizi pubblici di cui all'articolo
1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni
caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione,
obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della
proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono
adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le
parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione
si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o
presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di
competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione
comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la
competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di
cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi
collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non
siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria
regolamentazione compatibile con le finalita' del comma 3".
5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "di cui
all'articolo 25 della medesima legge" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da emanare in base
agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo
47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di
auto-regolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente
legge".
6. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo le parole: "quando l'astensione dal lavoro sia terminata." e'
inserito il seguente periodo: "Salvo che sia intervenuto un accordo
tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della
Commissione di garanzia o dell'autorita' competente ad emanare
l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero
proclamato, dopo che e' stata data informazione all'utenza ai sensi
del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e
viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti
dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis".
7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le amministrazioni e
le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire
tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta
le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le
revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le
relative motivazioni, nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di
garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 giugno
1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione
della legge) come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici
essenziali indicati nell'art. 1 il diritto di sciopero e'
esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire
le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, con un
preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel
comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo
sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel
termine di preavviso, la durata e le modalita' di
attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione
collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data
sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorita'
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, che
ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di
garanzia di cui all'art. 12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle
finalita' indicate dal comma 2, dell'art. 1, ed in
relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della
sicurezza, nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli
impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli
accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di
servizio, da emanare in base agli accordi con le
rappresentanze del personale di cui all'art. 47 del
medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni
indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito
dei servizi di cui all'art. 1, le modalita' e le procedure
di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali
misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di
quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle
prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalita' per
l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono
disporre forme di erogazione periodica, e devono altresi'
indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione
di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando
cio' sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi
proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e
che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso
bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la
continuita' dei servizi pubblici di cui all'art. 1. Nei
predetti contratti o accordi collettivi devono essere in
ogni caso previste procedure di raffreddamento e di
conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da
esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi
del comma 1. Se non intendono adottare le procedure
previste da accordi o contratti collettivi, le parti
possono richiedere che il tentativo preventivo di
conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale,
presso la prefettura, o presso il comune nel caso di
scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e
salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte;
se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente
struttura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre
misure di cui al presente articolo non siano previste dai
contratti o accordi collettivi o dai codici di
autoregolamentazione, o se previste non siano valutate
idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria
regolamentazione compatibile con le finalita' del comma 3.
Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di
trasporto sono tenute a comunicare agli utenti,
contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi
ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti
comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come
risultano definiti dagli accordi previsti al presente
comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con
riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'art.
1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle
prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle
modalita' e delle procedure di erogazione e delle altre
misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneita'
delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale
scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di
servizio nonche' i codici di autoregolamentazione e le
regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla
Commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o
all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le
misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresi', di
favorire lo svolgimento dei eventuali tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al
comma 1 non puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei
contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del
personale di cui all'art. 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di
autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis della presente
legge possono essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei
servizi di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione
agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni
prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle
misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,
garantire e rendere nota la pronta riattivazione del
servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata.
Salvo che sia intervenuto un'accordo tra le parti ovvero vi
sia stata una richiesta da parte della Commissione di
garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza
di cui all'art. 8, la revoca spontanea dello sciopero
proclamato, dopo che e' stata data informazione all'utenza
ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di
azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di
garanzia ai fini previsti dall'art. 4, commi da 2 a 4-bis.
Il servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuto a dare
tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo
informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure
alternative e le modalita' dello sciopero nel corso di
tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti
a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le
emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di
finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie,
creditizie o fiscali prevista da leggi dello Stato. Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno
l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di
garanzia che ne faccia richiesta le informazioni
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le
revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi
proclamati, e le relative motivazioni, nonche' le cause di
insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi
viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui
all'art. 4, comma 4-sexies.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di
preavviso minimo e di indicazione della durata non si
applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa
dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi
lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 47 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e
l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste
dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate
norme di carattere generale sulla rappresentativita'
sindacale che sostituiscano o modifichino tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione
dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le
disposizioni seguenti in materia di rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione
dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni
sindacali che, in base ai criteri dell'art. 47-bis, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge
20 maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione
alla rappresentativita', le garanzie previste dagli
articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970,
n. 300 e le migliori condizioni derivanti dai contratti
collettivi nonche' dalla gestione dell'accordo recepito nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 1994, n. 770 e dai successivi accordi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, sono
definite la composizione dell'organismo di rappresentanza
unitaria del personale e le specifiche modalita' delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
criteri dell'art. 47-bis, siano ammesse alle trattative per
la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in
associazione con un proprio statuto e purche' abbiano
aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono
prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a
piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati
nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere
che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al
comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del
personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni e del presente decreto
legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che
regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali anziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'art. 10 e successive modificazioni o da
altre disposizioni della legge e delle contrattazione
collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai fini
dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa,
la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi
criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo possono essere costituiti, alle
condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con
pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere
costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o
strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con
la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti
collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo del comparto sia prevista una
disciplina distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3,
deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi
di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative
sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo
28 dicembre 1989, n. 430".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della citata
legge 12 giugno 1990, n. 146:
"Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge sono
considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente
dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se
svolti in regime di concessione o mediante convenzione,
quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla
salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di
circolazione, all'assistenza e previdenza sociale
all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto
di sciopero con il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente
legge dispone le regole da rispettare e le procedure da
seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare
l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti
medesimi, in particolare nei seguenti servizi e
limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate
come indispensabili ai sensi dell'art. 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della
salute, della liberta' e della sicurezza della persona,
dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la
sanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli
speciali, tossici e nocivi: le dogane, limitatamente al
controllo su animali e su merci deperibili;
l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici,
risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare
riferimento a provvedimenti restrittivi della liberta'
personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai
processi penali con imputati in stato di detenzione; i
servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni
culturali;
b) per quanto concerne la tutela della liberta' di
circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani
autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e
quelli marittimi limitatamente al collegamento con le
isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza
sociale, nonche' gli emolumenti retributivi o comunque
quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle
necessita' della vita attinenti a diritti della persona
costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei
relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione
pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di
assicurare la continuita' dei servizi degli asili nido,
delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo
svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e
l'istruzione universitaria, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione:
le poste, le telecomunicazioni e l'informazione
radiotelevisiva pubblica".