Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 11 del 13/02/2001 G.U. n. 39 del 16 Febbraio 2001
Disposizioni in materia di forfettizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari
Disposizioni in materia di forfettizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari
e' riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della
percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 2),
dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno,
nella misura gia' corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.
2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad
interessi ne' a rivalutazione monetaria.
3. Le somme gia' percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli
aiutanti ufficiali giudiziari, o comunque ad essi riconosciute con
sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto
disposto dall'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del
1959, per gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto
sui trattamenti economici come individuati nel comma 1 del presente
articolo.
4. In caso di accettazione della corresponsione delle somme
determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, i giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi
ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all'articolo
122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni
1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora
passati in giudicato restano privi di effetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 122, numero 2), del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
(Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari) e' il seguente:
"Art. 122 - Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono
autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del
presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e
commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati
dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi
e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della
vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per
cento. Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di
spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.".
Note all'art. 1, commi 3 e 4:
- Per l'art. 122, numero 2), del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, vedi nota
all'art. 1, comma 1.
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