Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 128 del 26/03/2001 G.U. n. 91 del 19 Aprile 2001
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 168 del codice penale e'
aggiunto il seguente:
"La sospensione condizionale della pena e' altresi' revocata
quando e' stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto
comma, in presenza di cause ostative. La revoca e' disposta anche se
la sospensione e' stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo
444 del codice di procedura penale".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca
della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza
delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice
penale".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 164, comma 4, del
codice penale:
"4. La sospensione condizionale della pena non puo'
essere concessa piu' di una volta. Tuttavia il giudice
nell'infliggere una nuova condanna, puo' disporre la
sospensione condizionale qualora la pena da infliggere,
cumulata con quella irrogata con la precedente condanna
anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art.
163".
- Si riporta il testo dell'art. 444, comma 3, del
codice di procedurta penale:
"3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta".
- Si riporta il testo dell'art. 674 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 674 (Revoca di altri provvedimenti). - 1. La
revoca della sospensione condizionale della pena della
grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della
non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale e' disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora
non sia stata disposta con la sentenza di condanna per
altro reato.
1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi'
alla revoca della sospensione condizionale della pena
quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma
3 dell'art. 168 del codice penale".
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