Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 128 del 26/03/2001 G.U. n. 91 del 19 Aprile 2001
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

   1.  Dopo  il  secondo comma dell'articolo 168 del codice penale e'
aggiunto il seguente:
   "La  sospensione  condizionale  della  pena  e'  altresi' revocata
quando  e'  stata  concessa  in  violazione dell'articolo 164, quarto
comma,  in presenza di cause ostative. La revoca e' disposta anche se
la  sospensione  e' stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo
444 del codice di procedura penale".
   2.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  674 del codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
   "1-bis.  Il  giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca
della  sospensione  condizionale della pena quando rileva l'esistenza
delle  condizioni  di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice
penale".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10   commi   2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legisiativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  164, comma 4, del
          codice penale:
                "4.  La  sospensione condizionale della pena non puo'
          essere  concessa  piu'  di  una  volta. Tuttavia il giudice
          nell'infliggere   una  nuova  condanna,  puo'  disporre  la
          sospensione  condizionale  qualora  la  pena da infliggere,
          cumulata  con  quella  irrogata  con la precedente condanna
          anche  per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art.
          163".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  444, comma 3, del
          codice di procedurta penale:
                "3. La   parte,  nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale  della  pena.  In  questo  caso il giudice, se
          ritiene  che  la  sospensione  condizionale non puo' essere
          concessa, rigetta la richiesta".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  674 del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              "Art.  674  (Revoca  di  altri  provvedimenti). - 1. La
          revoca  della  sospensione  condizionale  della  pena della
          grazia  o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della
          non  menzione della condanna nel certificato del casellario
          giudiziale e' disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora
          non  sia  stata  disposta  con  la sentenza di condanna per
          altro reato.
              1-bis.  Il  giudice  dell'esecuzione  provvede altresi'
          alla  revoca  della  sospensione  condizionale  della  pena
          quando  rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma
          3 dell'art. 168 del codice penale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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