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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 131 del 03/04/2001 G.U. n. 91 del 19 Aprile 2001
Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale
Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'indennita' speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della
legge 21 novembre 1988, n. 508, e' stabilita in L. 215.730 a
decorrere dal 1o gennaio 2002.
2. L'adeguamento con le modalita' e i criteri fissati dall'articolo
3, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e' applicato con
periodicita' annuale a decorrere dal 1o gennaio 2003.
3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennita' speciale di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a 3, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.
508.
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
determinato in lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si
provvede per gli anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, commi 1, 2 e 4:
- Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n.
508 (Norme integrative in materia di assistenza economica
agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), e'
il seguente:
"Art. 3 (Istituzione, misura e periodicita' di una
speciale indennita' in favore dei ciechi parziali). - 1. A
decorrere dal 1o gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti
ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa
una speciale indennita' non reversibile al solo titolo
della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici
mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli
attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui
all'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza
dal primo mese successivo alla data di presentazione della
domanda stessa.
3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si
applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico
della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
base degli importi sopra indicati con le modalita' previste
dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n.
656".
Note all'art. l, comma 3:
- Il testo dell'art. 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' il seguente:
"Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori
antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario".
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