Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 142 del 03/04/2001 G.U. n. 94 del 23 Aprile 2001
Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
aprovato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1
                   Soci lavoratori di cooperativa

  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  riferiscono  alle
cooperative  nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la
prestazione di attivita' lavorative da parte del socio, sulla base di
previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro
dei soci.
  2. I soci lavoratori di cooperativa:
    a)   concorrono  alla  gestione  dell'impresa  partecipando  alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di
direzione e conduzione dell'impresa;
    b)  partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni   concernenti   le   scelte   strategiche,   nonche'   alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
    c)   contribuiscono   alla  formazione  del  capitale  sociale  e
partecipano  al  rischio  d'impresa,  ai  risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione;
    d)  mettono  a  disposizione  le  proprie capacita' professionali
anche  in  relazione  al  tipo  e  allo  stato dell'attivita' svolta,
nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la
cooperativa stessa.
  3.  Il  socio  lavoratore  di cooperativa stabilisce con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo
un  ulteriore  e  distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o
autonoma  o  in  qualsiasi  altra  forma,  ivi compresi i rapporti di
collaborazione  coordinata  non  occasionale,  con  cui  contribuisce
comunque  al  raggiungimento  degli scopi sociali. Dall'instaurazione
dei  predetti  rapporti  associativi  e  di lavoro in qualsiasi forma
derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti
gli  altri  effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente
legge,  nonche',  in  quanto  compatibili  con la posizione del socio
lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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