Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 152 del 30/03/2001 G.U. n. 97 del 27 Aprile 2001
Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
    La Camera dei deputati ed il   Senato   della   Repubblica  hanno
                             approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            (Finalita' e natura giuridica degli istituti
                            di patronato)

1.  In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo
comma,  32,  35  e  38  della Costituzione, la presente legge detta i
principi  e  le  norme  per  la  costituzione, il riconoscimento e la
valorizzazione  degli  istituti  di patronato e di assistenza sociale
quali  persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio
di pubblica utilita'.
 
                                     NOTE
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art.1:
              -  Il  testo  degli  articoli 2, 3, 18, 31, 32, 35 e 38
          della Costituzione, e' il seguente:
              "Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
          inviolabili   dell'uomo,   sia   come   singolo  sia  nelle
          formazioni  sociali  ove  si  svolge la sua personalita', e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale".
              "Art.  3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale
          e  sono  eguali  davanti  alla  legge, senza distinzione di
          sesso,  di  razza,  di  lingua,  di  religione, di opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali.
              E'  compito  della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di fatto la
          liberta'  e  la  uguaglianza  dei cittadini, impediscono il
          pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva
          partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese".
              "Art.  18.  I  cittadini  hanno  diritto  di associarsi
          liberamente,  senza  autorizzazione,  per fini che non sono
          vietati ai singoli dalla legge penale.
              Sono  proibite  le  associazioni  segrete  e quelle che
          perseguono,  anche  indirettamente, scopi politici mediante
          organizzazioni di carattere militare".
              "Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e
          altre   provvidenze   la   formazione   della   famiglia  e
          l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo
          alle famiglie numerose.
              Protegge  la  maternita'  e  l'infanzia e la gioventu',
          favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
              "Art.   32.   La   Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale   diritto  dell'individuo  e  interesse  della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
              Nessuno   puo'   essere   obbligato  a  un  determinato
          trattamento  sanitario se non per disposizione di legge. La
          legge  non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
          rispetto della persona umana".
              "Art.  35.  La  Repubblica tutela il lavoro in tutte le
          sue forme ed applicazioni.
              Cura  la  formazione  e  l'elevazione professionale dei
          lavoratori.
              Promuove  e  favorisce  gli accordi e le organizzazioni
          internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
          lavoro.
              Riconosce   la   liberta'  di  emigrazione,  salvo  gli
          obblighi  stabiliti  dalla legge nell'interesse generale, e
          tutela il lavoro italiano all'estero".
              "Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
          dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
          all'assistenza sociale.
              I  lavoratori  hanno  diritto  che  siano  preveduti ed
          assicurati  mezzi,  adeguati  alle loro esigenze di vita in
          caso  di  infortunio,  malattia,  invalidita'  e vecchiaia,
          disoccupazione involontaria.
              Gli  inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
          e all'avviamento professionale.
              Ai  compiti  previsti  in  questo  articolo  provvedono
          organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
              L'assistenza privata e' libera".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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